
Oggetto: applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del D.L.vo 6.9.2001 n.368 al rapporto di lavoro dei docenti convenzionati. Egr. Sig. Ministro, i sottoscritti, docenti civili di materie non militari, ormai da tempo (da oltre 15 anni e fino a 30 anni) sono impiegati per l’insegnamento ai corsi tenuti dalla Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare "Mario Anelli" di Caserta. Gli incarichi d’insegnamento sono conferiti in virtù di convenzioni annuali sottoscritte ai sensi del Decreto Interministeriale 20.12.1971 (G.U. 15/12/1973, n.322) modificato con Decreto Interministeriale 03.01.1995, n.167 (G.U. 15/05/1995, n.111), in attuazione della Legge 15.12.1969, n.1023 (G.U. 08/01/1970, n.6) per la Marina e l’Aeronautica militare. Il rapporto instaurato fra l’Amministrazione Difesa ed i sottoscritti si è rinnovato annualmente garantendo così alla P.A. un servizio necessario di alta professionalità ed agli scriventi un posto di lavoro di fatto di natura continuativa. Gli scriventi non possono però nascondere la continua preoccupazione per la durata del rapporto di lavoro che, se pur pluriennale, potrebbe in ogni momento venir meno con gravissime conseguenze per se stessi e le relative famiglie. La normativa sui rapporti di lavoro a tempo determinato ha ultimamente subito, per volontà dell’Unione Europea, un definitivo assetto che determina la trasformazione della natura dei rapporti, degli scriventi, da lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato. Il Consiglio dell’Unione Europea con direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, nel regolamentare specificamente il rapporto di lavoro a tempo determinato e nel recepire l’accordo quadro stipulato al riguardo dalle parti sociali, ha imposto agli Stati membri, ove nella loro legislazione non vi sia già una normativa equivalente, di dettare, entro il 10.7.2001, una propria disciplina diretta ad evitare l’abuso del contratto di lavoro a termine, mediante l’adozione di misure idonee ad individuare le ragioni obiettive che giustifichino la sua rinnovazione, la durata massima dei contratti successivi ed il numero di rinnovi possibili; nonché stabilire quando i contratti a termine debbano considerarsi "successivi" e quando si convertano in contratti a tempo indeterminato. Va subito rilevato che la direttiva dell’Unione Europea non fa alcuna differenziazione fra dipendenti pubblici e privati ed in considerazione dei contenuti e dei fini della medesima non può che affermarsi che è ferma volontà dell’Organismo comunitario pretendere una tutela piena ed incondizionata per tutti i lavoratori siano essi al servizio di enti privati che pubblici. In attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES, il Presidente della Repubblica italiana ha emanato il Decreto Legislativo 6.9.2001 n.368 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 9.10.2001). Si osserva, tuttavia, che in caso di posizioni contrastanti della normativa italiana e di quella europea la Corte Costituzionale (decisione 7.2.2000 n.41) ha osservato che: – "… nelle materie previste dal trattato istitutivo della Comunità europea la normativa è quella emanata dalle Istituzioni comunitarie secondo le previsioni del trattato stesso… di fronte a tale normativa, come ha rilevato la sentenza n.285/1990, l’ordinamento interno si ritrae e non è più operante " (principio già enunciato dalla stessa Corte con la decisione n.170/1984), conseguendone "la diretta applicabilità del diritto comunitario derivato" e la "posizione di preminenza dell’adempimento, da parte dello Stato italiano, degli obblighi comunitari"; – "quando, come nel caso in esame, la direttiva prevede un termine per l’adeguamento di ciascun ordinamento nazionale alle sue prescrizioni, l’obbligo di conformazione sorge come tale a carico dello Stato fin dal momento dell’entrata in vigore della direttiva…, e quindi, anche durante la pendenza del termine, la sopravveniente normazione interna dello Stato non può estrinsecarsi con contenuti confligenti con i principi della direttiva". Alla luce di quanto autorevolmente affermato dalla Corte Costituzionale, non vi è dubbio che le disposizioni della direttiva comunitaria 1999/70/CE e del D.L.vo 6.9.2001 n.368, pongono nel nulla ogni disposizione di legge dello Stato italiano che disponga l’esclusione del comparto pubblico dalla specifica tutela (art.11, I co., D.L.vo 368/2001), e devono essere applicate dalla P.A. anche nei confronti dei pubblici dipendenti con rapporto a tempo determinato sin dalla data di adozione della direttiva dell’Unione Europea. Ciò significa che ogni normativa statale che consenta l’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con le nuove disposizioni deve ritenersi non più applicabile e che i rapporti in atto, più volte prorogati dal 1999, ai sensi dell’art.5 del D.L.vo 368/2001, sono da ritenersi trasformati ex lege in rapporti a tempo indeterminato. Le posizioni vantate dagli scriventi nei confronti dell’Amministrazione corrispondono proprio alle fattispecie descritte dal citato art.5. La preghiamo, quindi, di voler esaminare quanto fin qui espostoLe in modo da poter riconoscere, dopo anni, la definitiva stabilità dei nostri rapporti di lavoro. Con ossequio. Caserta, 30.01.2003
Riferimenti: Istanza trasmessa il 30 gennaio 2003, senza esito.
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